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Nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n 238/2009 abbiamo prodotto apposita interpellanza all’Agenzia delle Entrate di Venezia per conoscere la metodica relativa alla restituzione dell’ IVA sulla TIA (Tariffa Igiene Ambientale) ed il comportamento al quale attenerci in merito all’assoggettamento del suddetto tributo.
Sarà cura della scrivente Società predisporre ed attuare tutte le direttive disposte dall’Agenzia delle Entrate, non appena in possesso della risposta prodotta dal citato Ente.
Come certamente si sara' notato la citata sentenza della Corte Costituzionale (n 238/2009) trattava altra questione sottoposta a giudizio e solo in via incidentale affermava la natura tributaria della TIA e di conseguenza non ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa che prevede l’applicazione dell’IVA.
Una precedente sentenza della Corte di Cassazione (29 gennaio - 5 marzo 2009, n. 5297), invece, testualmente affermava:
"La natura tributaria della tariffa non è messa poi in discussione dalla eventuale natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce la stessa. Questa Corte ha infatti più volte affermato che le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi (ed entrate) pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi (e delle entrate) stesse.La natura tributaria in questione non può neppure essere contestata in base alla considerazione che la parte terza della tabella A allegata al DPR 633172 in materia di IVA, preveda (n. 127 sexies decies) che le prestazioni di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti sia urbani che speciali siano soggette al pagamento dell' IVA 10%.È sufficiente a tale proposito osservare che detta previsione normativa è stata introdotta dall' art. 4 comma 1 del D.L. 557/93 convertito con legge n. 133/94 quando era ancora in vigore la TARSU, la cui natura tributaria è sempre stata indiscussa.Il che dimostra che l'applicazione dell’ Iva all’importo corrisposto per smaltimento dei rifiuti prescinde dalla sua natura tributaria o meno".
In siffatta situazione, in attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, di un preannunziato intervento legislativo, questa società é quindi costretta a continuare ad assoggettare ad IVA la tariffa igiene ambientale (TIA).
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